Nel dicembre scorso, le Sezioni Specializzate del Tribunale Civile di Roma sono tornate a decidere su un nuovo contenzioso Rti vs. Google, questa volta per la pubblicazione, da parte di un utente della piattaforma Blogger del gigante delle ricerche online, di streaming video relativi alle partite di calcio del campionato italiano di serie A e della Uefa Champions League.
Con la propria ordinanza, il giudice designato ha dedotto due contrastanti ordini di motivazioni:
- da un lato, ha descritto il complesso rapporto tra Internet Service Provider (Isp) ed utente che carica i contenuti: tradizionalmente, si è sempre considerato l’isp un “mero tramite”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 70/2003, e pertanto, si è sempre esclusa la sua responsabilità, se non nel caso in cui, portato a conoscenza di un illecito uso dei propri servizi, non vi abbia posto termine nel minor tempo possibile. Secondo il Giudice Istruttore, tuttavia, il provider oggi partecipa attivamente all’organizzazione della gestione dei contenuti immessi dai singoli utenti, predisponendo indicizzazioni e consentendo all’utente di accedere ai video “correlati”, e trae peraltro sostegno finanziario da tale attività, tramite banner pubblicitari a tema. Inoltre, questione non irrilevante, contrattualisticamente l’isp si riserva sempre pieno diritto di controllo, esclusione di contenuti ed interruzione della fornitura, ove il servizio perda di convenienza economica o venga utilizzato in maniera differente da quanto contrattualmente previsto;
- dall’altro, ha nuovamente negato che esista un qualche obbligo di “controllo preventivo”, per l’Isp, sui contenuti pubblicati dagli utenti, ed ha rigettato la richiesta di Rti di ordinare tale controllo anche sulla base del fatto che Google, portata a conoscenza della violazione, aveva immediatamente rimosso il blog pirata, con ciò ottemperando ai propri obblighi.
La sensazione, leggendo l’ordinanza con la quale il Giudice Istruttore ha negato i provvedimenti richiesti da Rti, è quella di trovarsi davanti ad una questione tutt’altro che risolta, in quanto la definizione (per così dire) di un nuovo “Isp 2.0″, cui potrebbe non applicarsi la scriminante del “mero tramite”, potrebbe costituire fondamento per ulteriori querelle giudiziarie tra il colosso televisivo e quello telematico, sempre sulla possibilità o meno di adottare un modello di controllo diffuso e preventivo (o comunque in tempo reale) sui contenuti caricati dai singoli utenti dei servizi “targati” Google.
( a cura della Redazione di Italiaudiovisiva – G. ) 13 febbraio 2012