Il 9 febbraio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nota anche con l’acronimo “Cgce”) ha emesso una pronuncia pregiudiziale, su richiesta del Handelsgericht Wien (Tribunale Commerciale di Vienna) per quanto riguarda i diritti di sfruttamento del regista e del produttore di un film. Si tratta di un pronunciamento interessante. A livello nazionale, il caso coinvolge il regista e produttore di un film documentario sulla fotografia di guerra tedesco durante la seconda guerra mondiale (“Fotos von der Front”). Le due parti avevano concluso un accordo, riconoscendo i rispettivi ruoli e l’assegnazione di diritti d’autore e diritti connessi al produttore del film, con l’eccezione di alcuni metodi di sfruttamento (come la trasmissione a gruppi chiusi di utenti e pay-tv), che sono stati oggetto di un pagamento distinto. Il contratto non ha specificato nulla per alcuni prelievi di legge (ad esempio, l’equo compenso o il prelievo sulle registrazioni del materiale). La controversia è sorta quando il produttore cinematografico ha reso disponibile “online” il filmato ed ha deciso di assegnare i diritti di un film ad una piattaforma “video-on-demand”. Il regista ha sostenuto che questo metodo di sfruttamento era stato riservato a lui per contratto, e che quindi il contratto e il suo diritto d’autore e’ stato violato. Il produttore cinematografico ha sostenuto che tutti i diritti esclusivi di utilizzazione sono invece stati assegnati a lui. Inoltre, ha fatto valere i citati prelievi di legge. Il giudice ha accertato che nel diritto austriaco i diritti di sfruttamento sono direttamente e originariamente attribuiti al produttore di film. Gli accordi che hanno un effetto contrario erano nulli. La legge prevedeva che i diritti legali delle retribuzioni fossero invece ripartiti in parti uguali tra il produttore cinematografico e regista, ma poteva essere derogata. Dai dubbi del giudice sulla legittimità della normativa in questione la domanda di un giudizio preliminare alla Corte di Giustizia Europea.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, il diritto comunitario impone agli Stati Membri di concedere al regista i diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica insieme con il diritto ad un equo compenso. Le leggi nazionali possono stabilire una presunzione di cessione dei diritti di sfruttamento al produttore cinematografico, a condizione che il regista possa sempre concordare altrimenti. Tuttavia, l’equo compenso non può essere oggetto di una presunzione di trasferimento.
( a cura della Redazione di Italiaudiovisiva – G.) 20 aprile 2012