Resta tesa l’atmosfera intorno alle tematiche del copyright e della sua difesa.
Proprio nei giorni scorsi aspre polemiche e numerose manifestazioni hanno avuto luogo, soprattutto in Germania, nonostante le giornate di grande freddo, contro l’Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), l’accordo anticontraffazione firmato il 26 gennaio scorso a Tokyo da circa 40 Paesi tra i quali (in vetta) gli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud, Marocco, Messico, Svizzera e 22 dei 27 Paesi membri dell’UE. I manifestanti non credono infatti che l’accordo multinazionale contrasterà soltanto con mezzi più stringenti la pirateria, ma sono certi che questo accordo possa mettere a repentaglio la libertà della rete. E peraltro è proprio odierna la decisione del governo bulgaro di sospendere la ratifica dell’accordo, sostenendo che le leggi attualmente in vigore in Bulgaria sono sufficienti a tutelare il diritto d’autore.
La giornata di oggi segna poi un punto di svolta importante: la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata, con sentenza definitiva sul caso Sabam /Netlog. La Belaga Sabam, è la società che gestisce i diritti degli autori (una sorta di Siae belga), mentre Netlog NV è la società che gestisce un social network sulla falsariga di Facebook. Come era stato nel precedente caso di alcuni mesi fa che aveva visto contrapposti la Sabam e il provider Scarlet, ancora una volta la Corte Europea ritiene incompatibile con il diritto dell’Unione costringere il gestore di una rete sociale a predisporre un sistema di filtraggio generale riguardante tutti gli utenti per cercare di “scovare” quanti cercano di mettere in atto pratiche illecite.
La corte ha scritto:
“l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti…”
“…detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori…”
A questo link tutta la sentenza della Corte
(a cura della Redazione di Italiaudiovisiva – E.) 16 febbraio 2012
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